A chi è rivolto
Sono tenuti a pagare l’IMU tutti coloro che possiedono fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto e aree fabbricabili, non è dovuta sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa purché di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Per le abitazioni principali l'IMU è dovuta solo se di categoria castale A/1 a A/8 A/9.
Gli enti non commerciali pagano l'IMU 2024, per gli immobili e/o per la parte di immobili destinati ad attività commerciale, il versamento è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari al 50%dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno 2024 (acconto) e 16 dicembre 2024(acconto) e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2025 (saldo).
Presentano la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degl'immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Le aliquote qui specificate sono tratte dalla delibera del Consiglio Comunale N.58 del 30/09/2020, ancora in vigore.
Come fare
L'imposta dovuta annualmente deve essere calcolata dal contribuente oppure è possibile rivolgendosi ai CAF (Centri di assistenza fiscale) o ad un professionista.
La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto il valore su cui calcolare l’imposta è costituito dall’ammontare della rendita risultante in catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti valori.
- 160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A (esclusa A/10) e C/2, c/6 e C/7
- 140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
- 80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
- 80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/10
- 65 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D escluso D/5
- 55 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie C/1
Per le aree fabbricabili e in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dal primo gennaio dell'anno di imposizione.
Cosa serve
Per il calcolo dell'IMU occorre disporre della rendita catastale fabbricato o del valore venale dell'area fabbricabile
Cosa si ottiene
Una volta effettuato il calcolo si ottiene un documento di pagamento F24 sia in acconto che a saldo con il quale si può procedere al pagamento
Tempi e scadenze
l'IMU è un'imposta annuale e si paga o in un'unica soluzione entro il 16 giugno o in due rate di acconto e saldo rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre. Se festivi la scadenza si protrae al primo giorno feriale.
Quanto costa
Aliquote acconto anno in corso
Aliquota base ordinaria 10,6‰ per tutti gli immobili.
Aliquota abitazione principale e sue pertinenze 6,00‰ solo per le categorie A/1 A/8 A/9. Dall'imposta municipale propria dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è prevista esclusivamente una detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio.
Residenti all'estero (AIRE)
Ai sensi dell'art.1 comma 48 Legge 178 del 30/12/2020 l'IMU è dovuta nella misura della metà , per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Immobili concessi in comodato:
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9
- il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti mediante la dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Immobili locati a canone concordato
L’imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431; il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per i contratti di concordato stipulati dopo il 16/01/2017 e dopo il nuovo accordo territoriale sottoscritto il 20 Ottobre 2017è necessaria la presentazione dell'attestazione di conformità rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degl'inquilini che hanno sottoscritto l'accordo.
Immobili di categoria D
Per tale tipologia di immobili la percentuale da applicare è quella deliberata del 10,6 per mille così ripartita:
- nella misura del 7,6 per mille allo Stato codice F24 3925
- nella misura del 3,0 per mille al Comune codice F24 3930
Esenzioni
- Immobili assimilati alle abitazioni principali con regolamento ovvero: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che risulti non locata intendendo come tali quelle non fatte oggetto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate (art.3 comma 56 L.23/12/1996 n.662); In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- Immobili sotto elencati a condizione, pena di decadenza, che sia presentata dichiarazione entro il termine ordinario del 30 giugno dell'anno successivo utile ad indicare le unità immobiliari ai quali si applica il beneficio (esenzioni statali);
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.
- l'unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonchè dal personale del corpo dei Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza.
- a decorrere dal 01/01/2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.(art.1 c.751 L.160/2019)
- gli immobili non utilizzabili ne disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione
- terreni agricoli
Riduzioni
- Immobili inagibili: per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta della metà
- Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs 22/01/2004 n.22 la base imponibile è ridotta della metà.
Modalità di pagamento
Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato solo tramite il Mod F24 utilizzando gli appositi codici tributo.
In caso di imposta dovuta pari a 0 (zero) euro non si dovrà presentare alcuna documentazione.
Accedi al servizio
Vincoli
Codici modello F24
- 3912 – IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune
- 3914 – IMU imposta municipale propria per i terreni – Comune
- 3916 – IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune
- 3918 – IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune
- 3923 – IMU imposta municipale propria – Interessi da accertamento – Comune
- 3924 – IMU imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune
- 3925 - IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato (7,6‰)
- 3930 - IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune (3‰)
- 3939 - IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - Comune
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Importo minimo: l'importo minimo annuo è pari a €.12,00
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.